Il bonus mobili ed elettrodomestici
- cos’è il bonus mobili ed elettrodomestici
- i requisiti per ottenerlo
- per quali spese spetta?
- come pagare il bonus mobili?
- documenti da conservare
1. COS'É IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI?
Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2018 vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
- Mobili;
- Grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, (A per i forni);
- Arredi: come ad esempio letti, armadi, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, arredo bagno, comodini, divani, poltrone, materassi, apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo.
- Arredi condominio: guardiole, appartamento del portiere, ecc.
4. COME PAGARE IL BONUS MOBILI?
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.
NB: Pagamento con carte di credito o di debito La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.
La documentazione che occorre conservare per 10 anni è la seguente
- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Bonus mobili ed elettrodomestici è stato istituito dal Decreto Legge per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (DL 63/2013 convertito nella Legge 90/2013) con una validità limitata al periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2013.
Successivamente è stato prorogato:
- fino al 31 dicembre 2014 dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013);
- fino al 31 dicembre 2015 dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014);
- fino al 31 dicembre 2016 dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015);
- fino al 31 dicembre 2017 dalla Legge di Stabilità 2017 (Legge 232/2016);
- fino al 31 dicembre 2018 dalla Legge di Stabilità 2018 (DDL 2960-B del 23/12/2017);
- fino al 31/12/2019 dalla Legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018).
- e da ultimo da Legge 160/2019 - legge di bilancio 2020 - art. 1, comma 175 (proroga dell’agevolazione al 31 dicembre 2020)
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 – risposta alla domanda 5.1.7 (possibilità di usufruire del bonus mobili anche in caso di opzione per lo sconto in fattura o di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio);
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 25 giugno 2021 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi – paragrafo “Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili”);
- Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 37, lettera b) numero 2;
-Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 luglio 2022 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi – paragrafo “Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili”
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI sito dell’Agenzia delle Entrate “Modelli di dichiarazione”
sulla base di 2440 recensioni non verificate